Transazione successiva a licenziamento: obbligo contributivo

 

Con sentenza n. 3487 del 7 marzo 2003, la Cassazione ha affermato che nel caso di licenziamento illegittimo ex art. 18 della legge n. 300/1970, il rapporto di lavoro prosegue, anche in assenza di effettive prestazioni lavorative, fino al momento della reintegra del lavoratore licenziato ovvero fino alla transazione che pone termine al rapporto. Da ciò ne consegue che il datore è obbligato a pagare i contributi previdenziali sulla somma corrisposta al lavoratore, comunque qualificata in sede transattivi, e fino ad un ammontare corrispondente alla misura della retribuzione dovuta in base al contratto di lavoro. Resta invece esente da contribuzione previdenziale l’indennità sostitutiva della reintegrazione, che non ha natura retributiva perché il rapporto di lavorio si risolve con la percezione della stessa.

 

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