Falso ideologico e truffa per chi si assenta dal lavoro ingannando il superiore
Con sentenza n. 35058 del 10 settembre 2008, la II Sezione Penale della Cassazione ha affermato che č da considerare falso ideologico in atto pubblico il pubblico dipendente che si assenta nell'orario di lavoro, quando per far ciņ induce in errore il capo cui č affidato il controllo delle presenze. Nel caso concreto, i lavoratori avevano fatto risultare la propria presenza al lavoro per numerose giornate mentre si trovavano altrove, ingannando il loro capo-squadra. In considerazione di ciņ i reati riferiti riguardano non solo la truffa ma anche il falso ideologico.
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