Licenziamento illegittimo: ripetizione delle somme indebitamente percepite
Con sentenza n. 3509 del 21 febbraio 2004, la Corte di Cassazione, aderendo ad un proprio recente orientamento, ha stabilito che tutti gli importi erogati dal datore di lavoro in esecuzione della sentenza che ordina la reintegrazione del lavoratore licenziato, anche per il periodo successivo alla data di questa decisione, costituiscono risarcimento del danno derivante dall'illegittimo licenziamento e come tali sono intermente ripetibili a sefuito della sentenza di rigorma in appello che esclude, con effetto immediato, l'illecito e l'obbligo di risarcimento.
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