Indennità risarcitoria per licenziamento ed indennità di mobilità
Con sentenza n. 3597/2011, la Cassazione ha affermato che in materia di
risarcimento del danno a favore del lavoratore illegittimamente licenziato, il
datore di lavoro non può detrarre quanto percepito da quest’ultimo a titolo di
indennità di mobilità, atteso che le stesse vanno intese come non acquisite
essendo ripetibili dagli Istituti previdenziali.
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