Licenziamento individuale e impossibilità di altro impiego
Con sentenza n. 4050 del 27 febbraio 2004, la Cassazione ha affermato che per la configurabilità di un legittimo licenziamento per giustificato motivo oggettivo non è sufficiente l’inidoneità del lavoratore a prestare la propria attività secondo certe modalità, ma occorre che il datore di lavoro provi l’impossibilità del reimpiego dello stesso nell’ambito dell’organizzazione aziendale.
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