Licenziamento per assenza dalla visita domiciliare

 

Con sentenza n. 4163 del 1° marzo 2004 la Cassazione ha affermato che in un giudizio di impugnativa di un licenziamento per giusta causa intimato a lavoratore risultato assente a visita domiciliare di controllo, è affetta da vizio di motivazione rilevante ex art. 360, comma 1, n.5, C.P.C., la sentenza di merito che abbia ritenuto insussistente l'obbligo di reperibilità del lavoratore nel primo giorno di assenza, ancor chè una disposizione del CCNL stabilisse che il lavoratore è tenuto fino da quel giorno e per tutta la durata della malattia a trovarsi a disposizione nel domicilio comunicato al datore di lavoro, in orari prefissati, per l'accertamento del suo stato di salute, atteso chè la disposizione contrattuale secondo la quale in caso di malattia il lavoratore deve avvertire l'azienda entro il primo giorno di assenza e di inviare il certificato medico entro 2 giorno non può essere interpretata nel senso che la possibilità di accertamento della malattia sia differita fino alla comunicazione della stessa, restando altrimenti priva di significato e rimessa alla volontà elusiva del dipendente la previsione contrattuale relativa all'obbligo di reperibilità (fattispecie relativa al CCNL del settore metalmeccanico).

 

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