Contestazione di addebiti e licenziamento
Con sentenza n. 428 del 12 gennaio 2005, la Cassazione ha affermato che in caso di licenziamento susseguente a contestazione di addebiti, il provvedimento di recesso si deve basare unicamente e pedissequamente su quanto contestato, non essendo possibile, in virtù del principio della immutabilità dei fatti contestati, porre alla base dello stesso fatti anche del tutto simili (nel caso di specie è stato ritenuto viziato un provvedimento di licenziamento ove, pur sussistendo una falsa esposizione di rimborsi per spese chilometriche non eseguite, era stato indicata l’utilizzazione di un autoveicolo diverso da quello cui si riferiva la richiesta di rimborso).
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