Licenziamento disciplinare e immediatezza della contestazione

 

Con sentenza n. 4435 del 4 marzo 2004 la Cassazione ha affermato che in tema di licenziamento disciplinare l’addebito e la tempestività della contestazione e del recesso datoriale vanno intesi in senso relativo, potendo essere compatibili con un intervallo necessario, in relazione al caso concreto ed all’organizzazione aziendale, per una adeguata valutazione della gravità. Da ciò ne consegue che tra l’interesse del datore a prolungare le indagini senza un motivo oggettivamente valido ed il diritto del lavoratore ad una pronta e sollecita difesa, prevale la posizione tutelata dalla legge (ossia quella del lavoratore), come affermato, più volte, dalla stessa Suprema Corte (Cass., 11 maggio 2002, n. 6790, Cass., 28 settembre 2002, n. 14074).

 

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