Licenziamento del dirigente: ricorso al collegio arbitrale
Con sentenza n. 4566 del 28 marzo 2002, la Cassazione è intervenuta sulle procedure relative alla clausola compromissoria prevista dal contratto collettivo per la costituzione del collegio arbitrale irrituale, alternativo al ricorso giudiziale. La Corte osserva che, qualora il dirigente abbia adito il collegio per la determinazione dell’indennità supplementare in relazione alla mancanza di giustificazione del proprio licenziamento, non può proporre la medesima azione in sede giudiziale, non essendo abilitato a trasferire unilateralmente la questione davanti al giudice dopo il compimento di atti incompatibili con la volontà di avvalersi di tale tutela e in mancanza di una volontà del datore di lavoro contraria all’utilizzazione del procedimento arbitrale. Ovviamente, ciò è vero fatte salve talune eccezioni: a) se il collegio si è dichiarato privo di legittimazione a decidere la controversia; b) se il procedimento non si è concluso con un lodo; c) se il patto sia divenuto per qualsiasi ragione inoperante. (Nel caso di specie la sentenza impugnata, confermata dalla Cassazione, aveva dichiarato la inammissibilità della domanda in sede giudiziaria, in presenza di un lodo arbitrale che aveva dichiarato la irricevibilità del ricorso del dirigente per mancata osservanza del termine di decadenza previsto dalla procedura arbitrale).
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