Licenziamento per abuso del telefono aziendale

Con sentenza n. 4746 del 3 aprile 2002, la Cassazione ha affermato che il controllo dei dati telefonici non rientra nel concetto di divieto di utilizzazione di apparecchiature per il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori ex art. 4 della legge n. 300/1970. Si tratta, infatti, di controllo atti ad accertare condotte illecite del lavoratore (c.d. controlli difensivi). L’abuso del telefono aziendale, conclude la Corte, può costituire giustificato motivo soggettivo di licenziamento indipendentemente dall’entità del danno creato dal lavoratore.

 

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