Licenziamento e pubblicità del codice disciplinare

 

Con sentenza n. 4778 del 9 marzo 2004, la Cassazione ha affermato che il caso di licenziamento disciplinare la garanzia prevista dal comma 1 dell’art. 7 della legge n. 300/1970 consistente nella preventiva affissione in luogo accessibile a tutti del codice disciplinare, non rileva quando le motivazioni del datore di lavoro facciano riferimento a situazioni giustificative del recesso previste direttamente dalla legge o manifestamente contrarie all’etica comune o concretanti violazioni dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro.

 

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