Licenziamento del dirigente che rifiuta il trasferimento

 

Con sentenza n. 4797 del 26 marzo 2012 la Cassazione, richiamando principi più volte affermati dalla propria giurisprudenza, ha affermato la legittimità di un licenziamento comminato da una impresa nei confronti di un proprio dirigente che aveva rifiutato il trasferimento ad altra sede, sostenendo la natura ritorsiva del provvedimento.

La Suprema Corte, ravvisava la sussistenza letterale della comunicazione inviata al dipendente dove veniva precisato che per le esigenze di riorganizzazione dell'azienda, comportava la riduzione dell'organigramma e la soppressione della posizione di lavoro occupata dal dirigente. Nel caso di specie, non poteva ravvisarsi neppure la violazione delle leggi 604/66, 300/1970 e 108/1990, perché la disciplina limitativa del potere di licenziamento non è applicabile ai dirigenti convenzionali, siano essi apicali, medi o minori, eccezion fatta per gli pseudo-dirigenti, cioè coloro i quali hanno compiti in alcun modo riconducibili alla declaratoria del dirigente.

 

La Sentenza n. 4797/2012 (fonte Guida al Diritto)

 

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