Licenziamento individuale e difesa del lavoratore

 

Con sentenza n. 488 del 13 gennaio 2005, la Cassazione ha affermato che “l’ulteriore attesa, prima della conclusione del procedimento disciplinare, di un tempo superiore a quello massimo indicato – alfine di consentire su richiesta del dipendente uno sviluppo delle difese già presentate con le giustificazioni scritte -, può ritenersi imposta al datore di lavoro da una esigenza di rispetto sostanziale del diritto di difesa dell’incolpato, nel senso che la necessità di accogliere al richiesta di dilazione della conclusione dell’indagine disciplinare si prospetta, come rilevato da Cassazione n. 4187/2002, quando l’esigenza siffatta non possa essere soddisfatta altrimenti".

 

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