Licenziamento per custodia cautelare

Con sentenza n. 4935 del 1° aprile 2003, la Cassazione ha affermato che l’art. 102 bis disp. Att. Cod. Proc. Pen. Nel prevedere che chi sia stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari ha diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro., qualora venga pronunciata una sentenza di proscioglimento, di assoluzione o di non luogo a procedere, fa riferimento soltanto alla circostanza che il provvedimento sia stato emanato in stretta correlazione con la causa detentiva. Da ciò ne consegue che qualora lo stesso abbia altre motivazioni non può esservi alcuna reintegrazione.

 

stampa la notizia       chiudi                                

Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - Sentenze di Cassazione Lavoro - www.dplmodena.it