Legittimo il licenziamento dovuto a condanna per concussione

 

Con sentenza n. 5581 del 6 marzo 2009, la Cassazione ha affermato che è legittimo il licenziamento in tronco di un dipendente comunale condannato in sede penale per concussione.

La Suprema Corte ha, inoltre, concluso che "in tema di impiego pubblico la condanna penale comporta di per sé il venir meno della fiducia, che presiede al rapporto di lavoro e tanto è sufficiente per confermare la legittimità del recesso".

 

Corte di Cassazione Sezione Lavoro
Sentenza del 6 marzo 2009, n. 5581
Integrale
Data Udienza: 21/01/2009
Presidente Sezione: Sciarelli
Relatore: Di Nubila
Attore: Visconti
Convenuto: Comune di Roma
Pubbl. Ministero: Fuzio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. STEFANO MONACI - Consigliere -
Dott. VINCENZO DI NUBILA - Rel. Consigliere -
Dott. GIANFRANCO BANDINI - Consigliere -
Dott. VITTORIO NOBILE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 9874-2006 proposto da:
Vi.Gi., elettivamente domiciliato in Ro., Viale Ma. (...), presso lo studio dell'avvocato Po.Sa.,
che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
Comune di Ro., in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Ro., Via De.Te.
Di.Gi. (...), presso ufficio Avvocatura Comunale in Ro., rappresentato e difeso dall'avvocato Le.
Gi. giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 321/2005 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 18/03/2005 R.G.
N. 6139/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/2009 dal Consigliere Dott.
VINCENZO DI NUBILA;
udito l'Avvocato Le.;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Vi.Gi. conveniva il Comune di Ro. dinanzi a quel Tribunale ed esponeva di avere prestato
servizio alle dipendenze del convenuto quale istruttore di Vigilanza e di essere stato licenziato
in tronco il 27.7.1999. Egli era stato imputato di concussione per un episodio accaduto il
12.2.1982, quando avrebbe indotto un imprenditore a versargli Lire 50.000 ed a promettere
ulteriori Lire 450.000 per evitare una contravvenzione. Il processo penale si era svolto con rito
abbreviato e si era concluso con sentenza di condanna confermata in appello e in cassazione.
L'attore contestava la legittimità del licenziamento perché esso non poteva basarsi sul
recepimento delle risultanze del processo penale, stante il principio della separazione dei due
giudizi; occorreva procedere ad una autonoma ricostruzione dei fatti, anche perché il giudizio
penale aveva posto in evidenza l'assoluta impossibilità di identificazione del Vi. nel reo.
2. Previa costituzione ed opposizione del Comune di Ro., il Tribunale respingeva la domanda
attrice. Proponeva appello il Vi. e la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza di primo
grado così motivando:
- la valutazione di gravità del fatto addebitato è preclusa, non già perché tale valutazione è
stata compiuta dal giudice penale, ma in quanto le parti stipulanti il CCNL hanno tipizzato le
fattispecie che possono condurre al licenziamento;
- nel contesto di tale previsione, la condanna penale costituisce un fatto in sé idoneo
all'irrogazione della sanzione espulsiva;
- non sussiste nullità della clausola contrattuale - art. 25 comma 7 del CCNL - perché le parti
sociali possono considerare il fatto storico della condanna penale come idoneo a far venire
meno il vincolo fiduciario, anche in relazione alla posizione rivestita dal lavoratore nell'ambito
dell'ente.
3. Ha proposto ricorso per Cassazione Vi.Gi., deducendo due motivi. Resiste con controricorso il
Comune di Ro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Col primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi
dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 112, 651, 654 Codice di Procedura Civile, nonché omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex art. 360 n.
5 CPC: la Corte di Appello ha dato del CCNL una interpretazione estensiva, con una valenza
maggiore rispetto alle stesse norme codicistiche, ritenendo assorbite le ulteriori doglianze
dell'appellante, secondo le quali occorreva procedere ad autonoma valutazione dei fatti ex artt.
651-654 CPP in applicazione del principio di autonomia del giudizio civile da quello penale. Tale
valutazione era tanto più necessaria, in quanto il processo penale aveva evidenziato un'
incertezza sull'identificazione del reo. Il CCNL non prevede alcun automatismo tra condanna
penale e licenziamento.
5. Con il secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi
dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 3 Codice di Procedura Civile e 1363 Codice Civile: la
giurisprudenza ha puntualizzato che quando un CCNL tipizza la condotta idonea ad integrare i
presupposti della giusta causa, nondimeno il giudice è sempre tenuto a verificare la gravità del
fatto alla luce dell'art. 2119 Codice Civile. Nella specie, doveva essere rilevato che era stata
disposta la sospensione condizionale della pena principale e di quella accessoria. La Corte di
Appello non doveva fermarsi al senso letterale delle parole nell'interpretare il CCNL ed il
Comune di Ro. doveva in ogni caso procedere ad autonoma valutazione dei fatti oggetto del
processo penale e disciplinarmente rilevanti.
6. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro strettamente
connessi.
Essi risultano infondati.
7. La Corte di Appello, rilevato che il lavoratore ha riportato condanna penale in esito a rito
abbreviato, per fatti indubbiamente gravi commessi in servizio, ha preso atto che in tale ipotesi
l'art. 27 del CCNL prevede il licenziamento in tronco. Nella loro autonomia, le parti sociali
hanno ritenuto che in tema di impiego pubblico la condanna penale comporta di per sé il venir
meno della fiducia la quale presiede al rapporto di lavoro e tanto è sufficiente per confermare la
legittimità del recesso. Il principio di autonomia tra processo penale e processo civile non
rileva, in quanto la motivazione del recesso fa leva non solo sul fatto storico che sia stata
irrogata al lavoratore stesso una condanna penale, ma anche sulla nuova valutazione del fatto
oggetto di accertamento penale, anche in sede disciplinare.
8. E' noto che nell'interpretazione del contratto il criterio fondamentale e prioritario è quello
letterale, secondo il senso delle parole usate ("ex multis" Cass. 19.6.1999 n. 6176). Soltanto
quando il senso delle parole nella loro connessione è ambiguo, potrà farsi riferimento ad altri
criteri sussidiari, quali lo scopo perseguito ed il comportamento tenuto prima, durante e dopo la
stipula del contratto (Cass. 29.4.1994 n. 4121). Cass. 28.8.2004 n. 18180 ha affermato che "in
tema di interpretazione del contratto ed ai fini della ricerca della comune intenzione dei
contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e
delle espressioni utilizzate, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri
interpretativi, quando la comune volontà delle parti emerge in modo certo ed immediato dalle
espressione adoperate e sia talmente chiara da precludere la ricerca di una volontà diversa; il
rilievo da assegnare alla formulazione letterale va poi verificato alla luce dell'intero contesto
contrattuale e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi
al rispettivo coordinamento a norma dell'art. 1363 Codice Civile e con riguardo a tutta la
formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni parte ed in ogni parola che la
compone, dovendo il giudice collegare e raffrontate tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il
significato" Conformi: Cass. nn. 14495.2004,13991.2000, 11404.2000, 26690.2006. Incisivo è
il precedente di questa Sezione 2.4.2002 n. 4680: "Dal sistema delle regole ermeneutiche in
materia di contratti si desume l'esistenza di un principio di gerarchia, nel senso che le norme
interpretative di cui agli artt. 1362-1365 Codice Civile prevalgono su quelle interpretative
integrative di cui agli artt. 1366-1371 Codice Civile, per modo che la determinazione oggettiva
del significato e della portata da attribuire alla dichiarazione negoziale non ha alcuna ragione di
essere quando la ricerca soggettiva abbia condotto ad un utile risultato".
9. Nella specie, è pacificamente accertato che il Vi. era stato tratto a giudizio - abbreviato ma a
cognizione piena in base agli atti e con possibilità di proscioglimento oltreché di condanna a
pena diminuita - per concussione; che l'esito era stato di condanna; che in sede penale la
responsabilità del prevenuto era stata affermata; valutato il CCNL il quale prevede la condanna
penale come giusta causa di recesso, tenuto conto del tipo di imputazioni, il provvedimento di
licenziamento per giusta causa è stato ritenuto legittimo con motivazione esauriente, immune
da vizi logici o contraddizioni, talché essa si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità. Va
tenuto conto del fatto che la determinazione dirigenziale al riguardo risulta avere proceduto ad
una autonoma ricostruzione e valutazione dei fatti. Quanto allo scrutinio di legittimità della
previsione del CCNL, non appare contestabile la scelta delle parti stipulanti di considerare
giusta causa di licenziamento l'avere riportato condanna penale per un grave reato connesso
con l'abuso della funzione pubblica rivestita.
10. Il ricorso, per i suesposti motivi, deve essere rigettato. Le spese del grado seguono la
soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Vi.Gi. a rifondere al controricorrente Comune di Ro. le
spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 18,00 oltre Euro tremila\00 per onorari, più
spese generali, IVA e CPA nelle misure di legge.

fonte www.ilsole24ore.com

 

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