Licenziamenti collettivi e individuali plurimi
Con sentenza n. 5828 del 22 aprile 2002, la Cassazione ha ribadito che nel nuovo assetto normativo conseguente all’entrata in vigore della legge n. 223/1991, i licenziamenti collettivi si differenziano dai licenziamenti individuali plurimi per giustificato motivo oggettivo non più da un punto di vista ontologico o qualitativo, ma esclusivamente per la necessaria sussistenza dei presupposti numerici e temporali richiesti dall’art. 24, per cui, una volta accertata la loro ricorrenza, ed esclusa la riferibilità della risoluzione del rapporto a motivi inerenti alla persona del lavoratore, appare superflua ogni indagine ulteriore, volta ad appurare la ragione della riduzione di lavoro e deve senz’altro applicarsi la disciplina di cui alla legge n. 223/1991.
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