Repechage e formazione del dipendente

 

Con sentenza n. 5963 del 11 marzo 2013 la Cassazione ha ritenuto che il datore di lavoro non è obbligato a formare il lavoratore in altre funzioni al fine di ottemperare all’obbligo di repechage.

La Suprema Corte ha giudicato non condivisibile l'assunto del lavoratore secondo cui il datore di lavoro avrebbe il compito della formazione professionale dei dipendenti anche per quei titoli non previsti e non necessari all'espletamento dell'attività coerente con la sua qualifica. "L'obbligo di repechage va riferito limitatamente alle attitudini ed alla formazione di cui il lavoratore è dotato al momento del licenziamento con esclusione dell'obbligo del datore di lavoro a fornire tale lavoratore di un'ulteriore o diversa formazione per salvaguarda il suo posto di lavoro".

 

 

 

La Sentenza n. 5963/2013 (fonte Guida al Diritto)

 

stampa la notizia       chiudi                                

DPL Modena - www.dplmodena.it