Licenziamento: forma di comunicazione del recesso

 

Con sentenza n. 6527 del 24 aprile 2003 la Cassazione ha affermato che in tema di licenziamento individuale, qualora la contestazione degli addebiti e la comunicazione del provvedimento di licenziamento vengano effettuate al dipendente mediante lettere raccomandate spedite al suo domicilio esse, a norma dell’art. 1335 c.c., si presumono conosciute dal momento in cui giungono al domicilio del destinatario, ovvero, nel caso in cui la lettera raccomandata non sia stata consegnata per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l’ufficio postale. Sull’argomento hanno espresso analogo orientamento, tra gli altri, il Tribunale di Milano (Trib. Milano, 5 gennaio 2001, in Riv. Crit. Dir. Lav., 2001, 495 e 3 febbraio 2000, in Or. Giur. Lav., 2000, I, 155), la Cassazione ( Cass., 1° aprile 1987, n. 2847, in Foro it. Rep., voce “contratto in genere”) ed il Tribunale di Monza (Trib. Monza, 15 giugno 1989, in Riv. It. Dir. Lav., 1990, II, 654).

 

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