Licenziamento e ricollocazione del lavoratore
Con sentenza n. 6625 del 23 marzo 2011, la Cassazione ha affermato
che l'onere, da parte del datore di lavoro, di provare l'impossibilità di
ricollocare il lavoratore da licenziare in mansioni analoghe a quelle proprie
della posizione lavorativa occupata, per quanto debba essere inteso con
elasticità, non può essere considerato assolto con la prova di aver proposto al
dipendente un'attività di natura non subordinata, ma autonoma, esterna
all'azienda e priva di qualsiasi garanzia reale in termini di flusso di lavoro e
di reddito, specialmente se agli altri dipendenti siano state offerte ben più
valide alternative.
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