Licenziamento per soppressione del posto di lavoro 

 

Con sentenza n. 6667 del 9 maggio 2002, la Cassazione ha precisato che nel caso di licenziamento individuale plurimo per soppressione di reparto aziendale, l’unico obbligo cui è tenuto il datore di lavoro nella scelta dei lavoratori da licenziare è quello generico di correttezza e buona fede, il cui contenuto va tuttavia individuato utilizzando quali parametri i criteri di cui all’art. 5 della legge n. 223/1991. Non sussiste alcun obbligo di “repechage”in quanto quest’ultimo concerne unicamente le ipotesi in cui il recesso dipenda dalla sopravvenuta incompatibilità tra la professionalità del lavoratore e la posizione lavorativa contrattuale e non anche quella in cui il recesso sia effetto della scelta, riservata esclusivamente al datore, di determinare la giusta dimensione dell’azienda in relazione alle esigenze di mercato.

 

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