Licenziamento per soppressione del posto di lavoro
Con sentenza n. 6667 del 9 maggio 2002, la Cassazione ha precisato che nel caso di licenziamento individuale plurimo per soppressione di reparto aziendale, l’unico obbligo cui è tenuto il datore di lavoro nella scelta dei lavoratori da licenziare è quello generico di correttezza e buona fede, il cui contenuto va tuttavia individuato utilizzando quali parametri i criteri di cui all’art. 5 della legge n. 223/1991. Non sussiste alcun obbligo di “repechage”in quanto quest’ultimo concerne unicamente le ipotesi in cui il recesso dipenda dalla sopravvenuta incompatibilità tra la professionalità del lavoratore e la posizione lavorativa contrattuale e non anche quella in cui il recesso sia effetto della scelta, riservata esclusivamente al datore, di determinare la giusta dimensione dell’azienda in relazione alle esigenze di mercato.
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - Sentenze di Cassazione Lavoro - www.dplmodena.it