Licenziamento per scarso rendimento 

Con sentenza n. 6747 del 3 maggio 2003, la Cassazione ha affermato che un comportamento per scarso rendimento protrattosi nel tempo e non modificato a seguito di richiami o provvedimenti disciplinari, rende legittimo il licenziamento per sopravvenuta negligenza nella prestazione, nonostante che in passato la qualità ed il rendimento professionale fossero stati di gran lunga superiori.

 

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