Licenziamento nullo ed inattività forzata 

 

Con sentenza n. 6847 del 1° aprile 2005, la Cassazione ha affermato che allorquando il rapporto si è interrotto per licenziamento qualificato successivamente come nullo, il giudice di merito non può emettere l’ordine di reintegrazione ex art. 18 della legge n. 300/1970 ma deve dichiarare la prosecuzione del rapporto e condannare il datore al risarcimento del danno da inadempimento ex 2118 c.c. in un ammontare corrispondente alle retribuzioni dovute per il periodo successivo all’offerta da parte del lavoratore di riprendere il lavoro.

 

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