Obbligo di fedeltà e licenziamento

 

Con sentenza n. 6957 del 4 aprile 2005, la Cassazione ha affermato che il rispetto dell’obbligo di fedeltà la cui violazione può portare al licenziamento per giusta causa, postula che il lavoratore si debba astenere non soltanto dai comportamenti espressamente vietati dall’art. 2105 c.c., ma anche da qualsiasi altra condotta che, per natura e possibili conseguenze, risulti in contrasto con i doveri connessi all’inserimento del lavoratore nella struttura organizzativa e produttiva dell’azienda.

 

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