Licenziamento e principi di "correttezza" e "buona fede"

 

Con sentenza n. 7046/2011, la Cassazione ha affermato che in merito al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro non è libero di mandare a casa chi vuole ma dovrà comunque rispettare i principi di "correttezza" e "buona fede".

Il datore di lavoro, in particolare, dovrà improntare la sua azione alle regole di correttezza, in base agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, che devono sempre regolare i rapporti tra le parti di un contratto. Per la Cassazione «pur nella diversità dei relativi regimi» vanno, perciò, ripescati i criteri previsti, all'articolo 5 della legge 223/1991 per i licenziamenti collettivi, nei casi in cui gli accordi sindacali non prevedano diversi e condivisi criteri di scelta.
 

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