Licenziamento e principi di "correttezza" e "buona fede"
Con sentenza n. 7046/2011, la Cassazione ha affermato che in merito al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro non è libero di mandare a casa chi vuole ma dovrà comunque rispettare i principi di "correttezza" e "buona fede".
Il datore di lavoro, in particolare, dovrà
improntare la sua azione alle regole di correttezza, in base agli articoli 1175
e 1375 del codice civile, che devono sempre regolare i rapporti tra le parti di
un contratto. Per la Cassazione «pur nella diversità dei relativi regimi» vanno,
perciò, ripescati i criteri previsti, all'articolo 5 della legge 223/1991 per i
licenziamenti collettivi, nei casi in cui gli accordi sindacali non prevedano
diversi e condivisi criteri di scelta.
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