Nullità di licenziamento per causa di matrimonio - conseguenze

 

Con sentenza n. 7176 del 10 maggio 2003, la Cassazione ha affermato che il licenziamento della lavoratrice "per causa di matrimonio" non è temporaneamente inefficace, bensì è radicalmente nullo e comporta la riammissione in servizio della lavoratrice illegittimamente licenziata nell'ambito di un rapporto di lavoro mai validamente interrotto, con tutte le conseguenze relative. Secondo la Cassazione, infatti, il significato chiaro ed univoco dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1963 n. 7 ("Divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio") non può che essere che il licenziamento intimato alla lavoratrice nel periodo del giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio fino ad un anno dopo la celebrazione dello stesso è nullo e che tale nullità comporta l'obbligo della corresponsione - a carico del datore di lavoro ed a favore della lavoratrice allontanata dal lavoro - della retribuzione globale di fatto sino al giorno della riammissione in servizio. - Il licenziamento della lavoratrice per causa di matrimonio è pertanto radicalmente nullo e la lavoratrice ha diritto alla riammissione in servizio ed al risarcimento del danno costituito tout court dall'importo della retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla riammissione.

 

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