Licenziamento individuale: impugnativa tramite telegramma
Con sentenza n. 7620 del 5 giugno 2001, la Cassazione ha ritenuto che l’impugnativa per iscritto del licenziamento possa essere realizzata anche mediante telegramma inoltrato tramite l’apposito servizio di dettatura telefonica, semprechè l’invio del telegramma, anche se effettuato materialmente da parte di un altro soggetto e da un’utenza telefonica non appartenente al lavoratore, avvenga su mandato ed a nome di quest’ultimo, che appaia come autore della dichiarazione: in caso di contestazione in giudizio, l’interessato ha l’onere di provare tale incarico, anche con prove testimoniali e attraverso presunzioni.
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