Cessione d'azienda e legittimità del licenziamento
Con sentenza n. 7665 del 27 marzo 2013 la Cassazione ha affermato che in caso di cessione d’azienda la norma di garanzia per i lavoratori, contenuta nell’articolo 2212, comma 1, del c.c, si applica anche ai lavoratori licenziati poco prima del trasferimento solo se si è accertata l’illegittimità dell’estinzione del rapporto, che costituisce, dunque, "un dato pregiudiziale ed autonomo" sul piano logico e giuridico.
Secondo la Suprema Corte, "solo dall’accertamento dell’illegittimità del recesso e dalle conseguenze da esso derivate (annullamento del licenziamento se disposto in vista del trasferimento d’azienda, o, comunque, permanenza del lavoratore alle dipendenze del cedente, nel caso di licenziamento disposto per ragioni diverse) sarebbe potuta derivare la declaratoria di continuità del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’imprenditore cessionario".
La Sentenza n. 7665/2013 (fonte Guida al Diritto)
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