Comunicazione delle ferie per e-mail e licenziamento per assenza ingiustificata

 

Con sentenza n. 7863 del 18 maggio 2012, la Cassazione ha affermato l'illegittimità del licenziamento, avvenuto per giusta causa (assenza ingiustificata dal lavoro), di un dipendente che aveva richiesto di assentarsi con una comunicazione, fatta ai suoi responsabili, tramite posta elettronica (e-mail). Ciò in quanto, a detta della Suprema Corte, la comunicazione rientrava nella prassi aziendale per la richiesta di ferie e così, come per il passato, l'assenza di una risposta formale era considerata come un silenzio-assenso.

 

La Sentenza n. 7863/2012 (fonte Guida al Diritto)

 

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