Licenziamento e reintegra nel posto di lavoro

 

Con sentenza n. 8364 del 3 maggio 2004, la Cassazione ha affermato che l’obbligo di reintegra per licenziamento illegittimo si sostanzia nella ricollocazione nel posto da ultimo occupato, salva la facoltà del datore di lavoro di disporne con successivo provvedimento il trasferimento ad altra sede, nel rispetto dell’art. 2103 c.c. . Se la reintegrazione non può avvenire nel posto originario perché l’unità produttiva è stata soppressa, la reintegrazione va riferita all’azienda nel suo complesso.

 

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