Licenziamento per giustificato motivo oggettivo

 

Con sentenza n. 841 del 17 gennaio 2008, la Cassazione ha ritenuto non sindacabile, sotto i profili della congruitą e dell'opportunitą, la scelta del datore di lavoro che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto a cui era addetto il dipendente licenziato per giustificato motivo oggettivo..

 

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