Licenziamento intimato da soggetto sprovvisto della qualifica di datore di lavoro 

 

Con sentenza n. 8621 del 23 giugno 2001, la Cassazione ha affermato che il licenziamento intimato da soggetto che non riveste la qualità di datore di lavoro è totalmente privo di effetti, con la conseguenza che, in tale ipotesi, non è configurabile alcun onere di impugnazione per i destinatari dell’atto. (Nel caso di specie i lavoratori dipendenti da una società fallita passati, ex art. 2112 c.c., alle dipendenze di un’altra società per effetto dell’aggiudicazione a quest’ultima, in sede di vendita fallimentare, dell’azienda cui erano addetti, avevano ricevuto intimazione di licenziamento dall’amministrazione fallimentare successivamente al passaggio alle dipendenze della seconda società).

 

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