Ferie non godute per malattia ed indennità sostitutiva
Con sentenza n. 11462 del 9 luglio 2012, la Corte di Cassazione ha affermato che le ferie non godute a causa di un periodo di malattia, e che poi non vengono fatte per cessazione del rapporto di lavoro, vanno sempre compensate con il pagamento dell'indennità sostitutiva, indipendentemente da ciò che prevede il contratto collettivo di appartenenza. Il contratto, infatti, prevedeva come unica ipotesi al pagamento dell'indennità il fatto che il mancato godimento delle ferie doveva essere motivato da "esigenze di servizio", ciò che, nel caso concreto, non era avvenuto.
La Suprema Corte ha evidenziato che al lavoratore che non ha goduto del riposo spetta sempre il pagamento delle ferie che oltre ad avere carattere risarcitorio per "la perdita del bene", hanno anche "natura retributiva" costituendo il corrispettivo "dell’attività lavorativa resa in un periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali".
La Sentenza n. 11462/2012 (fonte Guida al Diritto)
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