Malattia: visita di controllo ed oneri a carico del lavoratore
Con sentenza n. 15766 del 9 novembre 2002, la Cassazione ha affermato che, sulla base della Sentenza della Corte Costituzionale n. 78/1988, il dovere di cooperazione imposto al lavoratore risponda sia all’esigenza di garantire funzionalità ad un apparato diretto ad assicurare interventi di natura previdenziale a tutti i lavoratori in stato di bisogno, sia al principio generale di correttezza e buona fede. Pertanto, su lavoratore grava un obbligo di diligenza proporzionato alla situazione tutelata, che gli impone un ragionevole onere di reperibilità e richiede, in caso di indifferibilità dell’allontanamento dal domicilio, che egli ne dia tempestiva comunicazione all’organo di controllo.
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