Ritardo nell’invio del certificato medico
La Cassazione, con sentenza n. 16627 dell’8 agosto 2005, ha affermato che il diritto del lavoratore all’indennità di malattia è subordinato all’adempimento, da parte sua, dell’invio all’INPS del certificato medico entro il termine perentorio di 2 giorni dalla data di rilascio. L’omesso o ritardato invio del certificato da luogo a perdita dell’indennità limitatamente ai giorni di ritardo.
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