Visite mediche di controllo e reperibilità
Con sentenza n. 6618/2007, la Cassazione ha affermato che la reperibilità del lavoratore ammalato nel domicilio durante le ore prestabilite della giornata costituisce un onere all'interno del rapporto assicurativo con l'ente previdenziale e un obbligo accessorio alla prestazione principale del rapporto di lavoro, la cui violazione assume rilievo disciplinare all'interno del rapporto stesso, salva la prova, da parte del lavoratore, dell'esistenza di un ragionevole impedimento all'osservanza del comportamento dovuto.
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