Maternità e licenziamento nullo

 

Con sentenza n. 10531 del 1° giugno 2004, la Cassazione ha affermato che il licenziamento della lavoratrice madre durante la gravidanza o prima del compimento di un anno di età del bambino è nullo, indipendentemente dal numero dei dipendenti dell’azienda. Alfine di ottenere una riduzione dell’importo dovuto, il datore di lavoro deve dimostrare che la lavoratrice, dopo il licenziamento, ha svolto un’attività lavorativa retribuita.

 

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