Maternità e licenziamento nullo
Con sentenza n. 10531 del 1° giugno 2004, la Cassazione ha affermato che il licenziamento della lavoratrice madre durante la gravidanza o prima del compimento di un anno di età del bambino è nullo, indipendentemente dal numero dei dipendenti dell’azienda. Alfine di ottenere una riduzione dell’importo dovuto, il datore di lavoro deve dimostrare che la lavoratrice, dopo il licenziamento, ha svolto un’attività lavorativa retribuita.
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - Sentenze di Cassazione Lavoro - www.dplmodena.it