Maternità delle libere professioniste
Con sentenza n. 14814 del 22 novembre 2001, la Cassazione ha affermato che il diritto delle libere professioniste iscritte ad una cassa di previdenza e assistenza a percepire l’indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi, ex art. 70 del D. L.vo n. 151/2001, spetta anche allorchè il rapporto assicurativo non copra tutto l’arco dei cinque mesi del periodo protetto, per essere stato costituito in epoca successiva al sessantesimo giorno precedente il parto, ben potendosi, in tal caso, frazionare l’indennità in rapporto al periodo di copertura assicurativa.
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