Maternità delle lavoratrici autonome 

 

Con sentenza n. 19792/2005, la Cassazione ha affermato che l'indennità giornaliera di cui alla legge 546/87 spettante per i 2 mesi antecedenti la data presunta del parto, nonché per i 3 mesi successivi alla data effettiva dello stesso non può essere erogata a partire da una data anteriore a quella in cui è stata proposta la domanda di iscrizione degli elenchi, ovvero da una data ancora precedente che tenga conto dei termini di legge entro i quali la domanda è consentita, salva, in questo secondo caso, la prova dell'assenza di ogni attività lavorativa svolta dalla lavoratrice madre prima della domanda di iscrizione.

 

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