Indennità di maternità e contratto di solidarietà

 

Con sentenza n. 3054 del 16 febbraio 2005, la Cassazione ha affermato che nei contratti di solidarietà “difensiva”, si deve escludere che la riduzione di orario, possa costituire una ipotesi di sospensione dal lavoro senza retribuzione, ove siano trascorsi più di 60 giorni dall’inizio della sospensione, nei casi in cui precludano alle lavoratrici madri il diritto all’indennità di maternità.

 

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