Mobbing e responsabilità differita del datore di lavoro
Con sentenza n. 13400 dell'8 luglio 2007, la Cassazione ha affermato che "in materia di rapporto di causalità nella responsabilità extracontrattuale, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 del c.p., qualora la condotta abbia concorso insieme a circostanze naturali alla produzione dell'evento e ne costituisca un antecedente causale, l'agente deve rispondere dell'interno danno che altrimenti non si sarebbe verificato. Non sussiste, invece, nessuna responsabilità dell'agente per quei danni che non dipendono dalla sua condotta, che non ne costituisce un antecedente causale, e si sarebbero verificati ugualmente anche senza di essa, ne per quelli preesistenti. Anche in queste ultime ipotesi, peraltro, debbono essere addebitati all'agente , i maggiori danni o le aggravanti, che siano sopravvenuto per effetto della sua condotta anche a livello di sua concausa o causa esclusiva, e non si sarebbero verificati senza di essa, con conseguente responsabilità dell'agente stesso per l'interno danno differenziale".
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