Caratteristiche e limiti temporali del mobbing

 

Con sentenza n. 22858 dell’11 settembre 2008, la Cassazione, dopo aver affermato che per la identificazione del mobbing non occorre che la condotta si sia protratta per un ampio periodo, puntualizza le caratteristiche dello stesso:

  1. la condotta deve protrarsi nel tempo con l’obiettivo di danneggiare il lavoratore e si distingue da singoli atti non legali come, ad esempio, la dequalificazione;

  2. la volontà deve essere indirizzata al danneggiamento del lavoratore: esso può avvenire sul piano professionale, su quello morale, fisico o sessuale;

  3. il datore di lavoro può, sulla base dell’art. 2087 c.c., adottare tutte le misure necessarie affinché la condotta, seppur portata avanti da altro dipendente, cessi: tutto questo ai fini della tutela dell’integrità fisica e morale del lavoratore. La sua responsabilità esiste anche se materialmente la condotta è posta in essere da un prestatore.

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