Mobbing, non sempre reato penale
Con sentenza n. 33624 del 9 luglio 2007, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che il mobbing non integra il reato di lesioni personali volontarie gravi.
La Corte, definendo il mobbing come quella "condotta che si protragga nel tempo con le caratteristiche della persecuzione, finalizzata all'emarginazione del lavoratore, onde configurare una vera condotta persecutoria posta in essere dal preposto sul luogo di lavoro" evidenzia il fatto che "la condotta di mobbing suppone non tanto un singolo atto lesivo, ma una mirata reiterazione di una pluralità di atteggiamenti, anche se non singolarmente connotati da rilevanza penale, convergenti sia nell'esprimere l'ostilità nel soggetto attivo verso la vittima, sia nell'efficace capacità di mortificare e di isolare il dipendente nell'ambiente di lavoro...".
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