Molestie sessuali e discriminazione sul posto di lavoro

 

Con sentenza n. 34297 del 14 ottobre 2002, la terza sezione penale della Cassazione ha affermato che commette il delitto di atti di libidine violenti ex art. 521 c.p ora sostituito dal delitto di violenza sessuale ex art. 609 bis c.p., il dirigente che compia nei confronti di un’impiegata atti sessuali, da intendersi in senso ampio come atti connotati dalla manifestazione dell’istinto sessuale contro una persona non consenziente, posti in essere con consapevole volontà da un soggetto e aventi l’idoneità di incidere sulla libertà di disporre del proprio corpo nella sfera sessuale.

 

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