Mobbing sessuale

 

Con sentenza n. 6010 del 14 febbraio 2002, la terza Sezione Penale della Cassazione ha stabilito che commette il delitto di violenza sessuale previsto dall’art. 609-bis c.p. il datore di lavoro che, in maniera subdola, tocca, seppur fugacemente, la coscia di una dipendente, trattandosi di parte “del corpo femminile rientrante nella vasta gamma della c.d. appetibilità sessuale.

 

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