Elementi utili per ravvisare il mobbing durante il rapporto di lavoro
Con sentenza n. 87 del 10 gennaio 2012, la Corte di Cassazione ha affermato che, ai fini della configurabilità della condotta lesiva e della successiva risarcibilità del danno, in caso di mobbing, sono rilevanti:
la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio,
l'evento lesivo della salute,
il nesso tra la condotta del datore di lavoro ed il pregiudizio all'integrità psico-fisica,
la prova dell'intento persecutorio.
La Suprema corte, inoltre, riprende la definizione del c.d. mobbing: si intende
una condotta del datore di lavoro sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei
confronti del dipendente nell'ambienti di lavoro, che si risolve in sistematici
e reiterarti comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di
prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la
mortificazione morale e l'emarginazione del lavoratore, con effetto lesivo del
suo equilibrio fisio-psichico e della sua personalità.
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