Azione esecutiva
sulla cifra lorda in caso di stipendi non pagati
Con sentenza n. 19790/2011, la Cassazione ha affermato che il pagamento in ritardo dello stipendio non può permette al datore di lavoro di trattenere le ritenute contributive che sarebbero state a carico del lavoratore. In caso di esecuzione forzata, il recupero da parte del dipendente dovrà essere sulla retribuzione lorda, comprensiva dunque sia dei versamenti previdenziali che fiscali.
Secondo la Suprema Corte il diritto della azienda ad operare la ritenuta sulla retribuzione scatta soltanto “nel caso di tempestivo pagamento delle contribuzione relativa al medesimo periodo”, mentre non è permesso il recupero nel caso in cui i contributi siano pagati parzialmente o in ritardo....allorché il datore di lavoro sia inadempiente agli obblighi di versamento delle ritenute previdenziali e fiscali, quanto alle previdenziali egli non ha più titolo di rivalersi nei confronti del lavoratore”, mentre per quelle fiscali si applicherà il consueto meccanismo della tassazione dei redditi arretrati “sui quali incomberà al lavoratore, dopo averli materialmente percepiti e dichiarati, corrispondere le relative imposte”.
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