Omessa reintegrazione nel posto di lavoro

 

Con sentenza n. 42438 del 6 novembre 2003, la sesta sezione penale della Cassazione ha affermato che commette il reato di cui all’art. 388, comma 1, c.p. il datore di lavoro che allo scopo di non ottemperare alla sentenza del giudice con cui a norma dell’art. 18 della legge n. 300/1970 venga disposta la reintegrazione di un lavoratore nel posto di lavoro commetta un atto fraudolento consistente nella soppressione della figura professionale rivestita dal lavoratore reintegrato.

 

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