Attività lavorative pericolose e aggiornamento tecnologico

 

Con sentenza n. 104 del 4 gennaio 2011, la quarta sezione penale della Cassazione ha affermato che nell’esercizio di attività lavorative pericolose, il datore di lavoro è tenuto a realizzare il più spinto aggiornamento tecnico su base mondiale prima ancora che si verifichi l’infortunio, indipendentemente da eventuali carenze normative di settore, non ancora adeguate alla migliore tecnica, ovvero da rassicurazioni di organi tecnici.

 

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