Sicurezza sul luogo di lavoro: delega di funzioni e responsabilità del datore

 

Con sentenza n. 10702 del 19 marzo 2012, la IV Sezione penale della Cassazione ha affermato che se c’è una formale e dettagliata delega di funzioni all'interno dell'azienda, il rappresentante legale non risponde penalmente per la violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. Ciò non vuol dire però che il dovere di vigilanza del datore di lavoro venga meno tout court, si trasferisce solo su di un ambito più "alto".

La Suprema Corte ha chiarito che la delega di funzioni è disciplinata dall'articolo 17 del Testo unico sulla Sicurezza del lavoro che afferma che in capo al vertice o alla proprietà dell'azienda rimane sempre una responsabilità di "fascia alta" che si attua attraverso il controllo del corretto svolgimento delle mansioni da parte del delegato e l'adozione di un modello organizzativo e di gestione adeguato al funzionamento dell'impresa. I giudici evidenziano come il dovere di controllare "non può identificarsi con una azione di vigilanza sulla concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni che la legge affida, appunto, al garante". In definitiva, "l’obbligo del delegante è distinto da quello del delegato [esso attiene alla] correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato medesimo e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle lavorazioni".

 

La Sentenza n. 10702/2012 (fonte Guida al Diritto)

 

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