Prescrizione dell'organo di vigilanza

 

Con sentenza n. 12405 del 20 marzo 2008, la III Sezione Penale della Cassazione ha affermato che allorquando nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria impartisce al contravventore una apposita prescrizione allo scopo di eliminare la contravvenzione in materia di sicurezza e di igiene del lavoro accertata, l'organo di vigilanza puņ, ma non deve necessariamente indicare con la prescrizione specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

 

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